Triplice attestazione per ottenere la deducibilità del 110%
Occorrono la Dichiarazione attestata per la prestazione energetica (Ape), prima e dopo l’intervento, l’asseverazione per gli interventi eseguiti, anche in relazione alla congruità della spesa, e l’ottenimento del visto di conformità dei dati indicati in dichiarazione, compresa la sussistenza dei presupposti per l’ottenimento della detrazione. Il comma 3, dell’art. 119 del dl 34/2020, in corso di conversione, richiede, «ai fini dell’accesso alla detrazione» — spiega Italia Oggi — il rispetto dei requisiti minimi prescritti dai decreti, di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del dl 63/2013, convertito dalla legge 90/2013 e «nel loro complesso» devono assicurare, anche congiuntamente con gli altri interventi, «il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio» o, in aggiunta, «delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno» o, se ciò non fosse possibile, «il conseguimento della classe energetica più alta». Il tutto da dimostrare con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), di cui all’art. 6 del dlgs 192/2005, peraltro «prima e dopo» l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella modalità di «dichiarazione asseverata».
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